Detrazioni modello 730/2017: le spese mediche generiche e i farmaci

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Detrazioni modello 730/2017: le spese mediche generiche e i farmaci

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Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Lunedì 10 Apr 2017
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Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc.
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici.
I prodotti sopra descritti sono, comunque, quelli acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali. Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
La detrazione spetta anche per le spese dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma, o altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. Per l’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita online clicca qui. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Per la natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia. Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco. Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy, lo scontrino non deve più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).
Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati.
Riassumendo, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:
  1. natura e quantità dei medicinali acquistati;
  2. codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
  3. codice fiscale del destinatario.
Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura.
A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.
È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.


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