Flat tax 2019: il nuovo regime forfettario conviene sempre?

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Flat tax 2019: il nuovo regime forfettario conviene sempre?

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Lunedì 07 Gen 2019
Tags: flattaxfofettarioregimeagevolatotasse2019
Flat Tax
Dal 1 gennaio 2019, con la c.d. "flat tax" è cambiato il regime fiscale agevolato forfettario, che viene esteso a quasi tutti i contribuenti con partita iva che hanno ricavi o compensi fino a 65.000 euro.
In pratica possono continuare ad applicare il forfettario tutti coloro che lo scorso anno hanno sforato il limite di reddito previsto in riferimento alla propria categoria ATECO di appartenenza. Inoltre sono state ridotte le restrizioni per l'accesso: non ci sono infatti più i limiti in riferimento alla possibilità di avere collaboratori, e per quel che riguarda l'ammontare dei beni strumentali acquistati. Non è più in vigore il divieto, per chi ha lavoro dipendente e per i pensionati, di usufruire del regime forfettario in caso di redditi superiori ai 30.000 euro l'anno precedente, salvo che non emettano fatture solo nei confronti degli attuali o ex datori di lavoro.
Pertanto con la riforma introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 arriva il tetto unico per ricavi o compensi al di sotto del quale è possibile usufruire della flat tax. Si tratta di un importo pari a 65.000, che vale per qualunque tipologia di attività svolta. Spariscono gli importi differenziati in base al settore di appartenenza, mentre restano invariati i coefficienti di redditività sempre differenziati in funzione delle categorie ATECO, che oscilla tra un minimo del 40 per cento per le attività commerciali complessivamente intese, e un massimo dell’86 per cento per le costruzioni e altre attività immobiliari.
Nel dettaglio il nuovo regime forfetario modificato dalla Legge di Bilancio per il 2019 presenta le seguenti caratteristiche.
Il regime è riservato alle persone fisiche titolari di partite IVA soggetti IRPEF:
  • professionisti iscritti ad ordini professionali;
  • professionisti senza cassa;
  • lavoratori autonomi;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • imprese individuali;
  • imprese familiari.           
Per le imprese familiari, la qualifica di imprenditore compete solo al titolare e non anche ai familiari collaboratori, per cui tutte le imposte sono a carico del titolare dell’attività e di conseguenza diventa possibile usufruire del regime agevolato. Per poter usufruire di questo specifico regime fiscale la costituzione dell’impresa familiare deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui deve risultare l’attività esercitata dal titolare, gli estremi dei familiari collaboratori, nonché il relativo grado di parentela.
Il regime forfettario è espressamente precluso a:
a) persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi;
d) contribuenti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività partecipano ad associazioni, società di persone, familiari, srl;
e) persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Caratteristiche principali del nuovo regime forfettario:
  • reddito determinato su base forfettaria in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) con limite di euro 65.000;
  • imposta sostitutiva al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività per una durata di cinque anni;
  • possibilità per gli esercenti attività commerciale di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la riduzione del 35% dei contributi da versare;
  • niente IRAP;
  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta;
  • franchigia IVA (l’imposta non va addebitata al cliente e non rappresenta una voce di costo detraibile);
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (Black List);
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
  • esonero dall’obbligo di fattura elettronica tranne che per le prestazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;
  • nessun obbligo di adempimenti fiscali per i collaboratori non avendo la qualifica di sostituto d’imposta.               
Devono essere rispettati, invece, i seguenti adempimenti:
  1. conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
  2. integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
  3. obbligo di comunicare, in sede di modello Redditi, i dati riferiti agli acquisti e le somme corrisposte all'eventuale personale dipendente.
Il nuovo regime forfettario è sicuramente conveniente per chi ha redditi di importo elevato, anche a fronte di spese altrettanto importanti deducibili dal reddito professionale, a patto che l'ammontante percentuale delle spese sia vicino alla soglia prevista per il regime forfettario. In caso contrario poiché l'IVA per i forfettari è indeducibile, la flat tax non sempre conviene. Infatti chi accede al regime forfettario dopo aver applicato quello ordinario, nel valutare la convenienza dovrà considerare che l’unica voce di spesa analiticamente deducibile dal reddito è quella dei contributi previdenziali. Per le altre voci invece vale soltanto l'abbattimento forfettario. Questo comporta un indubbio vantaggio dal punto di vista contabile e amministrativo, però nel fare i calcoli di convenienza occorre considerare il peso dell’IVA sugli acquisti, dal momento che questo esborso è a tutti gli effetti una partita di giro nel caso di redditi soggetti ad IRPEF, mentre diventa una voce di costo indeducibile quando si opta per la flat tax.

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