Gli adempimenti fiscali del condominio e il nuovo quadro K del modello 730/2016

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Gli adempimenti fiscali del condominio e il nuovo quadro K del modello 730/2016

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Martedì 09 Feb 2016
Tags: FiscoCondominio730
L'art. 1130 c.c. prevede chiaramente che l'amministratore debba eseguire gli adempimenti fiscali inerenti alla gestione finanziaria del condominio.
Tra gli adempimenti fiscali che l'amministratore deve porre in essere ci sono le incombenze correlate alle funzioni di sostituto di imposta, ossia per conto del condominio; in pratica deve effettuare e versare le ritenute dei compensi attraverso il modello F24, intestato al condominio, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o dovevano essere operate.  
L’art. 7, comma 9, d.P.R. n. 605/1973, sancisce l'obbligo di comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, oltre ai dati identificativi dei relativi fornitori. Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel D.M. 12 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1998, sono stabiliti gli elementi che devono essere comunicati annualmente all'anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, inoltre, per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune a cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condòmini. Ciò implica che in caso di parti comuni condominiali suscettibili di reddito autonomo, a cui, quindi, è attribuita una rendita catastale, (es. alloggio del portiere), l'amministratore, per conto dei condòmini, deve provvedere al versamento dell'l'Imposta Municipale Unica.
L'amministratore in carica al 31 dicembre dell'anno d'imposta per il quale si presenta la dichiarazione, deve compilare il quadro AC del modello UNICO, denominato "Comunicazione dell'amministratore di condominio". In caso di amministrazione di più condomini da parte di un unico soggetto, occorre che vengano compilati più quadri AC, uno per ciascun condominio.
Con il quadro AC del modello UnicoPF l’amministratore di condominio:
• comunica all’Agenzia delle Entrate gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno precedente, unitamente ai dati anagrafici dei fornitori del condominio medesimo;
• comunica all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dei condomini che sono stati interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 36/50% (con una ripartizione effettuata in base ai millesimi).
Qualora l’amministratore di condominio, negli anni passati, fosse stato esonerato dalla presentazione del proprio modello Unico, era prevista la possibilità di presentare solo il frontespizio della dichiarazione dei redditi, unitamente al quadro AC.
Con il modello 730/2016 viene introdotto il nuovo quadro K che potrà essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in sostituzione del quadro AC del modello UnicoPF, per comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti dell’anno ed i lavori edilizi detraibili al 50 per cento.
Vediamo cosa cambia nel dettaglio la compilazione del nuovo quadro “K” del modello 730, denominato “Comunicazione dell’amministratore di condominio”.
- Sezione I: Dati identificativi del condominio (rigo K1).
- Sezione II: dati catastali del condominio (intervento di recupero del patrimonio edilizio); dati catastali del condominio (rigo K2); domanda di accatastamento (rigo K3).
- Sezione III: Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.
Le prime due sezioni sono dedicate ai dati identificativi del condominio e quelli catastali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (rigo K1), nonché quelli relativi alla domanda di accatastamento (rigo K3). La sezione terza è dedicata ai “dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”. In questa sezione dovranno essere esposti, per ciascun fornitore o prestatore, il codice fiscale, la denominazione, il cognome, nome, data e luogo di nascita nel caso di sole persone fisiche (o solo lo stato estero nel caso di non residenti), nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi. Il nuovo quadro offre la possibilità di un inserimento massimo di 6 fornitori superati i quali sarà necessario compilarne altri.
La novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate non appare semplificativa degli adempimenti complessivamente gravanti sugli amministratori di condominio, che comunque continueranno, come per il passato, a comunicare pressoché gli stessi dati, sebbene con un altro modello dichiarativo. Occorrerà tuttavia aspettare ulteriori provvedimenti delle Entrate per vedere se la novità introdotta servirà a semplificare in concreto la compilazione del modello 770, come annunciato in un recente comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.



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