La Certificazione Unica 2017 per i lavoratori autonomi

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La Certificazione Unica 2017 per i lavoratori autonomi

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Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Martedì 21 Mar 2017
Tags: CU2017
CU_2017
La Certificazione Unica già da qualche anno ha sostituito il CUD e serve a certificare i Redditi del contribuente. Per il 2017 la certificazione (detta anche CU) si divide in due modelli: sintetico e ordinario.
Modello CU sintetico:  da consegnare ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 31 marzo 2017. Detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2016 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Modello CU ordinario: deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017. Detta certificazione prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel  modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il modello 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti in tempi più rapidi rispetto al passato.
Per i lavoratori autonomi deve essere compilata la seconda parte della CU ordinaria indicata come “Certificazione lavoro  autonomo, provvigioni e redditi diversi”, nella quale sono previste sezioni per:
  • i dati fiscali e previdenziali;
  • i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto e con la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
  • somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Il sostituto d’imposta consegna la certificazione unica 2017 al contribuente con allegate le istruzioni. Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro con un massimo di 50,000 euro per ogni sostituto di imposta. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo, pari a 33,33 euro per singola certificazione con un limite massimo di 20.00 euro per anno e per sostituto d’imposta.
La scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo, però, non era perentoria per i lavoratori autonomi.
Infatti, dopo i chiarimenti ufficiosi di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ufficialmente per ribadire che le certificazioni uniche degli autonomi potranno essere inviate anche oltre il termine del 7 marzo purché l’invio avvenga entro il termine di scadenza del modello 770 (31 luglio 2017 salvo proroga), con il seguente comunicato: “La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Si tratta di un chiarimento fornito in passato dall’Agenzia con le circolari n. 6/E del 2015 e 12/E del 2016, valido anche quest’anno - per la prossima scadenza per l’invio della CU – in continuità con quanto in precedenza precisato e tenuto conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione di tale documento”.


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