La convocazione dell'assemblea condominiale tramite email

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

La convocazione dell'assemblea condominiale tramite email

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Venerdì 16 Giu 2017
Tags: assembleaconvocazioneemailcondominio
convocazione_email
L'assemblea dei condòmini è una delle attività più importanti durante la vita di un condominio. Pertanto la corretta costituzione è il requisito imprescindibile per evitare problemi nella gestione del condominio: commettere errori nella convocazione dell’assemblea significa rendere contestabile la delibera che, se assunta in violazione delle norme vigenti, è annullabile.
L'avviso di convocazione deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno e deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
Dette modalità sono contenute nel nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e sono inderogabili: la norma, modificata dalla legge n. 220/2012 (così detta riforma del condominio) contiene l’elencazione dettagliata dei mezzi di comunicazione utilizzabili per inviare l'avviso di convocazione.
In merito si è pronunciata più volte la giurisprudenza, specificando che le forme indicate dalla legge devono ritenersi tassative: ciò vuol dire che, contrariamente al passato, non è più possibile comunicare a voce la notizia dello svolgimento dell’assemblea e non è possibile neppure comunicare l’avviso di convocazione via email ordinaria, perché questa non garantisce la prova certa della trasmissione e della ricezione. Oltre la raccomandata o la consegna a mano, con firma autografa dell’interessato per ricevuta, l’unico mezzo che assicura la certezza della trasmissione e la ricezione è la PEC (posta elettronica certificata), a cui la legge riconosce lo stesso valore di una spedizione postale raccomandata.
L'avviso di lettura delle normali caselle di posta elettronica, infatti, non ha valore legale e spetta al giudice valutarne la rilevanza in sede processuale; solo la presenza fisica all'assemblea del condòmino invitato con email ordinaria potrebbe sanare il vizio di forma.
Spesso gli stessi condòmini, per poter risparmiare sulle spese postali delle raccomandate, chiedono all’amministratore di comunicare gli avvisi di convocazione dell'assemblea con email ordinaria, nella convinzione che sia sufficiente sottoscrivere un documento che autorizzi tale prassi, però neppure in questo modo potrebbe essere legittimato l’utilizzo della email ordinaria. Infatti l’art. 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che le modalità di convocazione sancite nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono inderogabili; pertanto ogni modalità diversa, anche se derogata con specifica autorizzazione dei condòmini oppure dal regolamento condominiale, potrebbe essere considerata illegittima dal giudice competente.
In conclusione, dopo la suddetta legge di riforma del condominio, non è corretta la prassi che viene utilizzata da molti amministratori di inviare gli avvisi di convocazione dell’assemblea condominiale tramite email ordinaria, anche se muniti di specifica autorizzazione del condòmino oppure prevista dal regolamento condominiale. L’amministratore è obbligato a rispettare le indicazioni tassative dell’art. 66 disp. att. c.c., poiché in caso di contenzioso il giudice potrebbe ritenere illegittimo l’avviso di convocazione notificato con email ordinaria, ed annullare la validità della riunione assembleare e delle delibere assunte.


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti