La denuncia di successione ereditaria: quando è obbligatoria e chi deve presentarla

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La denuncia di successione ereditaria: quando è obbligatoria e chi deve presentarla

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Sabato 27 Ott 2018
Tags: successioneereditòdenuncia
successioni
La successione ereditaria è un istituto giuridico dell'ordinamento italiano che si verifica quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per effetto della sua morte.
La devoluzione dell'eredità può essere di due tipi: legale o testamentaria. In particolare la devoluzione legale comprende sia la successione legittima, sia la successione necessaria.
Si ha successione legittima nel caso in cui:
  • il defunto (de cuius) non abbia fatto testamento;
  • pur avendo fatto testamento non abbia disposto della quota di legittima.
Si ha invece successione necessaria quando:
  • il de cuius pur avendo fatto testamento ha escluso uno o più legittimari;
  • in vita erano state effettuate donazioni tali da pregiudicare i diritti dei futuri eredi.
Il testatore non può liberamente disporre di tutti i suoi beni, ma solo di una quota disponibile; la quota di riserva (o legittimaria) spetterà ai relativi soggetti titolari (es. i figli e coniuge).
Gli obblighi fiscali inerenti la successione ereditaria vengono assolti tramite la presentazione della c.d. "dichiarazione di successione".
Questo è un'adempimento di parte utile soltanto ai fini fiscali: la normativa vigente non obbliga a rivolgersi obbligatoriamente presso un notaio per tali incombenze. Qualsiasi altro professionista abilitato può redigere la dichiarazione di successione, oppure è possibile redigerla per conto proprio anche se non è consigliabile stante la complessità dei calcoli e delle operazioni da effettuare rispettando le norme e le modalità applicative vigenti.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
  • i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell’eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trust.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne soltanto una.
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario è inferiore a un certo un valore (verificare presso l'Agenzia delle Entrate la norma vigente) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Nel caso in cui nell'asse ereditario siano compresi beni immobiliari, la dichiarazione di successione, oltre ad essere obbligatoria, diventa fondamentale perchè senza questa non è possibile vendere gli immobili a terzi.
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Quando tra gli eredi sono presenti minori di anni 18, è obbligatoria l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, e si può presentare la dichiarazione di successione fino al compimento del diciannovesimo anno di età del minore, senza incorrere in sanzioni se viene superato il termine di 12 mesi.
A decorrere dall'anno 2017 è entrata in vigore la trasmissione della dichiarazione di successione anche con procedura telematica.
A decorrere dal 01.01.2019 sarà obbligatorio presentare la dichiarazione di successione esclusivamente con procedura telematica.
Per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 e le dichiarazioni sostitutive di successione già presentate con il vecchio modello, la dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando la precedente modulistica cartacea.
In via straordinaria, il modello di successione può essere presentato in modalità cartacea all'Agenzia delle Entrate, tramite raccomandata o altro mezzo equipollente che ne attesti la certezza della data di spedizione, soltanto se i contribuenti obbligati all'adempimento sono residenti all'estero e sono impossibilitati a rendere la dichiarazione per via telematica.

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