Le spese farmaceutiche detraibili nel modello 730/2016

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Le spese farmaceutiche detraibili nel modello 730/2016

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Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 29 Febbraio 2016
Tags: Fisco730Farmaci
Dal 2016 nella dichiarazione dei redditi con modello 730 precompilato sono comprese le spese sanitarie. Infatti i medici hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso suddivisi per singolo contribuente tramite il codice fiscale. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono inseriti tutti i dati delle spese farmaceutiche, poichè non sono in possesso di dati certi sui prodotti da banco senza prescrizione. Pertanto, i contribuenti che si avvalgono del 730/2016 precompilato dovranno integrare gli importi dei farmaci detraibili che non vengono considerati nel 730 precompilato.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardanti la detrazione dei medicinali nella dichiarazione dei redditi 2016 indicano che spetta soltanto se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. scontrino parlante), in cui devono essere specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati e il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco).
Le spese sanitarie, fra cui rientrano anche le spese per acquisto di medicinali, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2016 al 19% per l’importo eccedente la franchigia di 129,11, però non tutti i farmaci sono deducibili.
Sono detraibili le spese sostenute per i seguenti farmaci acquistati con "scontrino parlante" ed aventi le seguenti diciture (oltre l'indicazione del codice fiscale del contribuente).
  • Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci.
  • Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco, che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre.
  • Omeopatici: i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri.”
  • Ticket: questa dicitura è utilizzata per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario.
  • Farmaco/medicinale preparazione galenica: le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente o in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione Europea. Sono detraibili se è specificata la loro natura.
  • SOP-OTC: sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e le restanti tipologie.
  • Medicinali fitoterapici: sono medicinali che come sostanze attive  contengono sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza.
  • Dispositivi medici CE.
Non sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di integratori alimentari e parafarmaci (siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc.).


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