Obbligo dell'aggiornamento annuale per l'Amministratore di condominio

Benvenuti nel sito internet dello Studio Cortorillo. Buona navigazione!

Vai ai contenuti

Obbligo dell'aggiornamento annuale per l'Amministratore di condominio

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Venerdì 05 Feb 2016
Tags: AmministratoreCondominioObblighi
Il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°14 (in vigore dal 9 Ottobre 2014) ha indicato i criteri e le modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio e l'aggiornamento annuale. Il Decreto non ammette deroghe, per gli amministratori di condominio professionisti, non scelti tra i condòmini dello stabile. Secondo la Riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220) sono esentati dal corso di formazione iniziale, non dalla formazione periodica, coloro i quali hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
L'amministratore che si sottrae all’obbligo di aggiornamento annuale non ha la legittimità giuridica per proseguire nella gestione del condominio gestito. Infatti, secondo l’articolo 71bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, può svolgere l’attività di amministratore chi ha frequentato un corso di formazione iniziale e svolge attività di formazione permanente in materia di amministrazione condominiale. Pertanto, chi non si adegua non può assumere nuovi incarichi e non può proseguire quelli già in atto.
Cosa succede se l’amministratore in carica non provvede a formarsi periodicamente?
La norma non regola specificatamente il caso, però la sanzione si deduce da altri articoli del Codice Civile. L’articolo 1137 del Codice Civile stabilisce che ”contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”, quindi la delibera di conferma  dell’incarico di un amministratore che non abbia attestato, in assemblea, di adempiere regolarmente all’obbligo di formazione permanente, sarebbe annullabile su ricorso dei condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, oppure potrebbe rilevarsi addirittura nulla e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.
Inoltre, come previsto dall’articolo 1129 del Codice Civile, l’amministratore che compie una “grave irregolarità” non formandosi in modo permanente potrebbe essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, su richiesta di un solo condòmino.
Stante ciò i condòmini dovrebbero contribuire ad incentivare gli amministratori chiedendo in sede di conferma dell’incarico una adeguata verifica dell’aggiornamento professionale obbligatorio e, in caso negativo, revocare la fiducia chiedendo la nomina di altro professionista adeguatamente formato.


Facebook    Instagram
C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo
STUDIO PROFESSIONALE CORTORILLO di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | © copyright 2014 - 2016 | Tutti i diritti sono riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati

Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566 | Copyright © - Diritti riservati
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H - P.IVA 02152730566
Studio Professionale Cortorillo di Chiara Cortorillo | C.F. CRTCHR90P64M082H-P.IVA 02152730566
Copyright © - Diritti riservati
Torna ai contenuti