Reddito di cittadinanza: cos'è e come si ottiene

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Reddito di cittadinanza: cos'è e come si ottiene

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Sabato 09 Mar 2019
Tags: redditocittadinanza
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Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una carta prepagata cosiddetta “Carta Rdc”.
Il beneficio economico è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dall'Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE e dai dati dichiarati nella domanda.
Nello specifico:
  • quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui (500 euro mensili), e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia dei componenti il nucleo (es. maggiorenni e minorenni);
  • quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui (280 euro mensili); in caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili.
Complessivamente non si può percepire un importo inferiore a 480 euro annui.
Il beneficio è riconosciuto per la durata di 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione di un mese prima di ciascun rinnovo, e viene accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” (una carta prepagata diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno), a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In generale la carta Rdc si può utilizzare per fare alcune spese di beni di consumo, pagare le utenze, prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza”, cioè un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro è 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro), effettuare un bonifico mensile per pagare il canone di locazione oppure la rata del mutuo della casa di abitazione.
Per ricevere il reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune condizioni che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione, con eccezioni che riguardano alcune fattispecie.
Una volta avvenuta la convocazione il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi:
  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata dello stato di disoccupazione.
In particolare:
  • nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
  • in caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
  • se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
La domanda per ottenere il benefico può essere presentata dalle persone maggiorenni, cittadini italiani e dell’Unione Europea, stranieri lungo soggiornanti (con permesso di soggiorno a tempo indeterminato), stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea, però il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.
La modalità sono:
  1. cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps (ogni giorno 6 del mese);
  2. on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  3. tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con l’INPS.
Non occorre nessuna documentazione da allegare all’istanza, serve soltanto avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. L’Inps provvede ad associare l’ISEE alla domanda per il reddito di cittadinanza e, unitamente ai dati dichiarati, valuta se eisitono i presupposti per concedere il reddito di cittadinanza.
Dopo aver presentato la domanda si deve attendere la comunicazione dell’Inps di accoglimento o rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati nel modello di domanda. In caso di accoglimento della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della mail o sms è necessario rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID). Dopo l’accoglimento della domanda l'interessato riceverà la comunicazione per l’appuntamento presso l’ufficio postale competente al rilascio della Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non è possibile avere più carte.
Per ottenere il reddito di cittadinanza il nucleo familiare deve rispettare i limiti previsti:
  • valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) inferiore a 9.360 euro;
  • patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità);
  • reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1), la soglia è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
  • non si devono possedere autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, se  di cilindrata superiore a 1.600 cc immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti, con eccezione di quelli immatricolati per persone disabili con agevolazione fiscale;
  • non si devono possedere motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti;
  • non si devono possedere navi e imbarcazioni da diporto.
Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione e anche una nuova domanda per il reddito di cittadinanza, pena la decadenza dal beneficio. Qualora la variazione sia dovuta a nascita o decesso di un componente occorrerà ripresentare solo la nuova DSU e non occorre rifare anche la domanda.
La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
  • manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
  • manca la sottoscrizione del patto per il lavoro oppure del patto per l’inclusione sociale;
  • il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
  • non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con la NASPI (indennità di disoccupazione), l’attività di lavoro subordinato, d’impresa o autonomo. Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se ha iniziato nell’anno 2017, nell’anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc–Com presso i CAF convenzionati, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, altrimenti la domanda per il reddito di cittadinanza non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, le variazioni devono essere comunicate all’Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero attraverso la piattaforma SIUPL istituita presso l’Anpal, agenzia per le politiche attive.
Nel caso in cui siano accertate dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni, la revoca immediata del beneficio e obbligo di restituire tutto l’importo percepito.
Oltre il beneficio economico per gli aventi diritto, il reddito di cittadinanza prevede dei vantaggi anche per l'assunzione a tempo indeterminato da parte delle imprese. Infatti, coloro che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili. Sono previsti dei vantaggi anche per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Ad essi sarà riconosciuto, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a sei mensilità di reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili.


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