Scontrino elettronico: addio allo scontrino e ricevuta fiscale cartacea

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Scontrino elettronico: addio allo scontrino e ricevuta fiscale cartacea

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 11 Luglio 2019
Tags: scontrinoricevutafattura
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Lo scontrino elettronico è stato introdotto come misura di lotta all'evasione fiscale che va a espandere quanto già avviato con la fattura elettronica, e sarà il sostituto dello scontrino e della ricevuta fiscale cartacea emessi sino ad ora.
Sul versante dei consumatori lo scontrino elettronico non produrrà nessun cambiamento mentre per gli esercenti le novità sono molte.
La nuova normativa obbliga gli esercenti alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate tramite appositi sistemi informatici certificati.
Per procedere alla corretta trasmissione telematica dei corrispettivi e memorizzazione elettronica dei dati è previsto che gli esercenti debbano dotarsi di un registratore telematico o di un server telematico.
Il registratore telematico costituisce una vera e propria evoluzione del misuratore fiscale, a cui si aggiunge la nuova funzionalità, ovvero quella di inviare i corrispettivi direttamente ai server dell'Agenzia delle Entrate con cadenza giornaliera. E’ un dispositivo che memorizza e invia i dati dei corrispettivi derivanti dalla vendita di beni o servizi, generando a fine giornata un file che viene trasmesso per via telematica. Deve garantire l’autenticità, l’inalterabilità e la certezza dei dati, pertanto deve essere censito, attivato (ovvero abbinato alla partita Iva dell’esercente titolare dei corrispettivi) e messo in servizio con la prima trasmissione dati utile.
Il server telematico, invece, costituisce una "struttura informatica" che può essere utilizzata nelle realtà con più di 3 punti cassa, conforme ai parametri della normativa fiscale e finalizzato a raccogliere i dati dei diversi punti cassa, sigillarli secondo specifiche modalità e inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Il 1° luglio 2019 la nuova normativa è entrata in vigore solo per alcuni esercenti, mentre dal 1° gennaio 2020 sarà in vigore per tutti coloro che hanno l’obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, e coinvolgerà circa 261 mila esercenti nella prima fase e circa 2.000.000 di operatori nella seconda fase.
Il decreto prevede che i registratori di cassa comunichino costantemente con l'Agenzia delle Entrate, dunque è necessario adeguare il proprio registratore di cassa alle nuove esigenze. E’ possibile acquistarne uno nuovo oppure adeguare il registratore di cassa attuale. È anche possibile affidarsi a soluzioni come i POS "intelligenti" che vengono invece dati in affitto, evitando la spesa per un nuovo registratore di cassa.
Per l’adeguamento alla nuova normativa l’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (in forma di credito d’imposta), fino a 250 euro sull’acquisto di un registratore telematico oppure fino a 50 euro per l’adattamento di un sistema esistente. Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Le date da considerare per adeguarsi alla nuova normativa sono le seguenti:
1° luglio 2019: l’obbligo a partire da questa data è solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019.
31 dicembre 2019: fino a questa data l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e memorizzazione elettronica non si applica alle operazioni collegate e a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ma anche quelle collegate e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone oppure veicoli con bagagli al seguito. Sono incluse anche le operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, in via marginale rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, di cui all’articolo 21 del DPR n. 633/1972.
1° gennaio 2020: a partire da questa data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972 dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, e tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, del DPR n. 633/1972. Saranno obbligati al nuovo adempimento anche coloro che hanno optato per i regimi agevolati (c.d. minimi e forfettari), poiché sono soggetti alla certificazione dei corrispettivi.
Solo a partire dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore per tutti dell’obbligo di trasmissione e memorizzazione dei dati dello “scontrino elettronico”, scatteranno le sanzioni per chi non si è adeguato alla nuova normativa.
Il “Decreto Crescita” ha previsto per i piccoli esercizi che finora avevano beneficiato di una deroga un tempo più lungo per l’invio dei dati a chi è sprovvisto di una adeguata copertura per la connessione Internet. Per questi contribuenti, a partire dalla data di effettuazione della cessione o della prestazione, l’obbligo di memorizzazione dei dati deve essere effettuato con cadenza giornaliera, ma la trasmissione potrà avvenire entro 12 giorni dalla data delle cessione/prestazione.
Pertanto dal 1° gennaio 2020 per l'esercente non sarà più obbligatorio emettere lo scontrino o ricevuta fiscale cartacea, poiché l’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 127/2015, sancisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In pratica, però, il cliente riceverà ugualmente un documento cartaceo utile per i resi e la garanzia. Al consumatore finale sarà rilasciato uno scontrino conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA (su esplicita richiesta del cliente) assumerà valenza fiscale per le detrazioni previste dalla legge. Rimane comunque valido l’obbligo di emissione della fattura quando previsto dalla legge.
In questo contesto, sempre a partire dal 1° gennaio 2020, altra novità sarà la lotteria degli scontrini con estrazioni mensili fino a 10mila euro e una annuale da un milione di euro. Ogni 10 centesimi di spesa valgono un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti con registratori telematici. I biglietti raddoppiano per acquisti fatti con carta di credito o pos. Il cliente dovrà richiedere espressamente la partecipazione alla lotteria prima di pagare l’acquisto. La lotteria è stata già sperimentata in Portogallo e servirà per contrastare l’evasione fiscale, poiché sarà un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le seguenti categorie:
  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online);
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
  • cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 D.P.R- n. 633/1972;
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri;
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  • cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati; dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  • servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;
  • trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.
Chi ha un’attività e-commerce non deve fare lo scontrino elettronico, cioè non deve trasmettere telematicamente i corrispettivi al fisco. Il più recente chiarimento al riguardo è la risposta all’interpello n. 198 dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2019.
Infatti l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il nuovo obbligo fiscale di trasmettere i corrispettivi telematici non va a inficiare le regole generali relative all’IVA e chiarisce che per le operazioni che si configurano come “commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line” sono assimilate alle vendite per corrispondenza, per cui in base all’articolo 2 del D.P.R. n.696/1996 è previsto l’esonero da qualsiasi “obbligo di certificazione”, tranne ovviamente quello della fattura se richiesta dal cliente. L’operazione andrà solo annotata sul registro dei corrispettivi e non sarà necessario emettere alcuna certificazione.


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