Novità detrazione spese mediche 2018: alimenti a fini medici speciali (AMF)

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Novità detrazione spese mediche 2018: alimenti a fini medici speciali (AMF)

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Mercoledì 14 Mar 2018
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Alimenti_speciali
Con il Decreto Legge n. 148/2017 sono state introdotte molte novità fiscali. Tra queste vi è l’introduzione, tra le spese mediche detraibili in dichiarazione dei redditi, di quelle sostenute per l’acquisto degli alimenti a fini medici speciali (AMF). Possono beneficiare della detrazione del 19% coloro che soffrono di particolari patologie metaboliche o diabete per i prodotti indicati nel Registro nazionale di cui all’art. 7 del D. M. 8 giugno 2001.
La detrazione fa un distinguo ben preciso fra alcuni alimenti detraibili e altri no. Per essere più chiari, si deve considerare che il suddetto Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, è suddiviso in tre categorie (A1-A2-A3): la prima relativa agli alimenti desitnati a fini medici speciali, la seconda relativa ai prodotti senza glutine, la terza relativa agli alimenti per lattanti.
La detraibilità riguarda soltanto la prima categoria degli alimenti destinati a fini medici speciali, infatti non sono detraibili i prodotti relativi ai lattanti, latte artificiale compreso, e neppure i prodotti speciali per la celiachia (commercializzati in Unione Europea con la dicitura “senza glutine-gluten free”).
Si devono considerare alimenti detraibili solo quelli specifici per i malati metabolici congeniti, come ad esempio i diabetici, e quelli che comprendono tutti i cibi necessari a chi ha una capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare le sostanze nutritive. Possono beneficarne anche coloro che vivono con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e per questo motivo non possono seguire una dieta tradizionale.
La detrazione per il momento ha dei limiti temporali, poichè sono agevolate le spese effettuate nel biennio 2017-2018, e le spese sostenute dagli aventi diritto andranno documentate con i c.d. scontrini fiscali parlanti (dove sono indicati il codice fiscale del beneficiario e il codice del prodotto ammesso alla detrazione fiscale).
Per il 2017, però, è stata prevista una eccezione e, in mancanza dello scontrino con il codice fiscale, per i cibi che necessitano di una prescrizione medica saranno considerati validi anche gli scontrini ordinari supportati dalla certificazione del proprio medico curante.
Comunque, come ogni anno, si dovranno attendere le circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate per la corretta applicazione della detrazione su cui ancora ci sono diversi dubbi interpretativi.


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