Proroghe e novità sulle detrazioni fiscali 2018

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Proroghe e novità sulle detrazioni fiscali 2018

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · 24 Dicembre 2017
Tags: Detrazionibonusfiscofinanziaria2018
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Il 23 dicembre 2017 il Senato ha approvato il testo della Legge di Bilancio 2018, dopo che la Camera aveva votato la fiducia. Di seguito riportiamo le principali proroghe e novità sulle detrazioni fiscali previsti per l’anno 2018.
Ristrutturazioni e bonus mobili
Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali. Chi ristruttura il proprio immobile potrà usufruire ancora per un anno della detrazione Irpef pari al 50%, ed un tetto massimo di 10.000 euro per unità immobiliare per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. Però la condizione per usufruire del bonus mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2017.
Ecobonus
Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica delle singole unità immobiliari (c.d. ecobonus). Anche l’ecobonus sui condomini resta invariato fino al 2021. Si potrà optare per la cessione del credito non solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari. Detrazione del 65% anche per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che l’intervento porti ad un risparmio di energia primaria pari al 20%.  
Invece scende dal 65% al 50% il bonus per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A.
Per quanto riguarda le caldaie sono esclusi dagli incentivi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
Continuano ad usufruire del 65% gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Detrazione al 65% anche per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Sisma bonus
Per il c.d. sisma bonus dal 2018 tra i beneficiari ci saranno anche gli istituti di edilizia popolare. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires dal 50% fino al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro.
Anche nei condomìni si inizia dal 50% e si può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questo caso il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, otterranno una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Detta cifra è la somma del tetto di 96.000 euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus tradizionale e quello di 40.000 euro per unità immobiliare fissato per l'ecobonus.
Bonus Verde per giardini e terrazzi
La novità del 2018 sono per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, nonché per la realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi, che saranno incentivati con una detrazione fiscale Ipref del 36% per le spese sostenute nel 2018, fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare. Tra le spese detraibili sono incluse quelle per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Invece per i condomini il limite di spesa sarà di 5.000 euro per unità immobiliare.
Tax credit per alberghi e terme
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere, che prevede un bonus del 65% fino ad un massimo di 200.000 euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018, viene esteso alle strutture termali. Gli stabilimenti termali potranno richiedere il credito d’imposta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo, realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Le polizze contro gli eventi calamitosi
Saranno detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulate per le abitazioni. I premi per questo tipo di polizze godranno della stessa agevolazione fiscale vigente per gli interessi passivi relativi ai mutui per l’acquisto della prima casa, le spese sanitarie e le polizze vita.

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