Detrazioni spese di ristrutturazione edilizia anche al convivente

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Detrazioni spese di ristrutturazione edilizia anche al convivente

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in FISCO · Venerdì 29 Lug 2016
Tags: Fiscoconviventedetrazioniristrutturazione
Con la risoluzione n. 64/E del 28.07.2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di recupero del patrimonio edilizio possono essere fruite in detrazione anche dal convivente “more uxorio” (due persone che pur non essendo sposate convivono). La motivazione è direttamente collegata all’approvazione della recente legge sulle unioni civili n. 76/2016. Infatti detta legge equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che (fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione) “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” viene richiamato il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico. La legge estende ai conviventi di fatto, però, alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari), e riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Da tali disposizioni si evince che, pur non avendo equiparato le convivenze di fatto alle unioni basate sul matrimonio, la legge n. 76/2016 ha, in ogni caso, attribuito una specifica rilevanza giuridica a tale formazione sociale e, in questo contesto, ha evidenziato l’esistenza di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
Pertanto, ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016, senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. Ne consegue, quindi, che anche il convivente ”more uxorio”  può fruire delle spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute, nel rispetto delle condizioni previste dal TUIR.


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