Condominio e coppie di fatto dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà

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Condominio e coppie di fatto dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Mercoledì 03 Ago 2016
Tags: condominioconviventicirinnàdiritti
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I cambiamenti introdotti dalla legge Cirinnà (legge n. 76/2016) riguardano la convivenza tra persone maggiorenni che, indipendentemente dall’orientamento sessuale, sono unite da un legame affettivo di reciproca assistenza morale e materiale e vivono insieme. La nuova legge stabilisce che in caso di morte del convivente proprietario dell’immobile di residenza della coppia di fatto, l’altro convivente ha diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per un periodo di tempo pari alla durata della convivenza, con un minimo di 2 anni (3 anni se nella stessa casa coabitano figli minori del convivente superstite) e massimo di 5 anni. Questo diritto viene meno se il convivente superstite contrae un nuovo matrimonio o una nuova unione civile, oppure intraprende una nuova convivenza di fatto, o comunque se abbandona la casa comune cessando di abitarvi in modo stabile. In caso di morte del convivente locatario o di suo recesso dal contratto di affitto, l’altro convivente ha un diritto di preferenza, cioè la possibilità di succedergli nel contratto. Lo stesso vale per quanto riguarda l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare: il convivente di fatto ha gli stessi diritti di assegnazione nelle graduatorie. I conviventi di fatto hanno ora la possibilità di regolare i loro rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo contratto può contenere informazioni relative alla residenza, alla ripartizione delle spese di contribuzione all’economia domestica, in maniera commisurata alle sostanze di ciascun convivente, alla scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni. Pertanto, il convivente di fatto acquisisce la facoltà di partecipare alle assemblee condominiali in qualità di delegato rappresentante del convivente proprietario dell’immobile o titolare del contratto di affitto, e quest’ultimo potrà delegare legalmente il proprio convivente a rappresentarlo durante le assemblee condominiali o comunque per gestire le questioni relative al condominio.
Per effetto della suddetta legge, quindi, l'amministratore di condominio dovrà annotare nel registro di anagrafe condominiale anche i dati relativi alle coppie di fatto residenti nel condominio.


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