Controlli sui rimborsi del modello 730/2020
I rimborsi che risultano dal modello 730 possono essere oggetto di controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate, e bloccati in caso di modifiche al modello 730 precompilato che incidono sul reddito dichiarato o sull’imposta da versare. Il controllo preventivo può essere effettuato quando sono presenti elementi di incoerenza rispetto al modello precompilato, oppure quando è richiesto un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. In particolare sono considerati elementi di incoerenza lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di effettuare i controlli preventivi all’erogazione dei rimborsi Irpef, in via automatizzata o richiedendo i documenti giustificativa di spesa, entro quattro mesi dalla scadenza per l’invio del modello 730 precompilato. Pertanto, considerando la scadenza lunga del 30 settembre 2020, a causa del Covid-19, il termine ultimo per l’effettuazione dei controlli preventivi è fissato al mese di gennaio del 2021. In caso di controllo, soltanto dopo l’avvenuta verifica preventiva sulla regolarità, l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente al rimborso fiscale spettante al contribuente, entro sei mesi successivi alla scadenza del 30 settembre 2020. Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web, incluse le dichiarazioni 730 in cui sia indicato l’INPS come sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica. Nel caso in cui il contribuente ha presentato il modello 730 tramite il proprio sostituto d’imposta, un CAF o professionista abilitato, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente tramite il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.