La costituzione e lo scioglimento del condominio

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La costituzione e lo scioglimento del condominio

Studio Cortorillo (Immobiliare-Condomini-CAF)
Pubblicato da Studio Cortorillo in CONDOMINIO · Martedì 02 Ago 2016
Tags: costituzionescioglimentocondominio
condominio
Il condominio si costituisce al verificarsi di una serie di presupposti di fatto e di diritto, senza necessità di alcuna attività da parte dei soggetti interessati, né ad opera di organi giudiziari o amministrativi. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la nascita del condominio non è necessario un atto formale di costituzione, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà delle distinte unità immobiliari che lo compongono e la presenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire all'utilizzazione ed al godimento delle parti di proprietà esclusiva.
Il caso più comune di costituzione di un condominio si ha quando il costruttore, in origine unico proprietario di tutto il fabbricato, vende i singoli appartamenti: dal momento della prima vendita si ha anche la nascita del condominio. Questa coesistenza di parti comuni accanto a proprietà esclusive è l’unico requisito necessario perché si possa parlare di condominio.
Il codice civile stabilisce in quali casi sia necessario che i condòmini eleggano un amministratore o si dotino di un regolamento condominiale, ma la mancanza di questi elementi non fa venire meno la realtà di fatto che costituisce l’essenza del condominio.
Il condominio esiste anche nel caso di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno di proprietà di un singolo soggetto, ma che fruiscono per la loro utilizzazione e il loro godimento di servizi comuni, come ad esempio la portineria, i viali d’accesso o la centrale termica.
Mentre, come detto poc’anzi, la legge non prevede nulla in ordine alla costituzione del condominio, al contrario i casi di scioglimento sono previsti dal legislatore. Infatti quando una maggioranza di condòmini intende cessare il regime condominiale relativamente ad uno o più edifici, può chiedere lo scioglimento del condominio mediante la procedura prevista dagli artt. 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
L’art. 61 stabilisce che lo scioglimento debba essere deliberato dalla maggioranza dei condòmini intervenuti all’assemblea, ai sensi del dell’art. 1136, 2 co., del codice civile, ovvero disposta dall’Autorità Giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte di edificio di cui si chiede la separazione. Se invece la divisione comporta modifiche allo stato delle cose, ad esempio per una diversa sistemazione dei locali o delle dipendenze tra i condòmini, l’art. 62 sopra citato prevede che la divisione debba essere deliberata con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell`articolo 1136 del codice civile, ovvero tanti intervenuti all’assemblea tali da rappresentare non meno dei 2/3 del valore dell’edificio.
Naturalmente bisogna sempre considerare che lo scioglimento potrà avvenire solo a condizione che tale divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condòmino e sempre che l’edificio condominiale possa essere diviso in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, per dare così la possibilità ai comproprietari di ciascuna delle parti risultanti dalla divisione di costituirsi in nuovi separati condominii. Gli edifici autonomi debbono intendersi nel senso di quelle parti dello stabile che, pur essendo legate od unite ad altre, conviene separare dal condominio perché, data la loro posizione e le loro caratteristiche, non sarebbe interesse del condominio mantenerle unite come oggetto di unico rapporto.
Nel caso di scioglimento, al posto dell’originario condominio si costituiscono tanti nuovi condominii quante sono le parti cui si è riconosciuta l’autonomia, e di tale scioglimento se ne dovrà dare atto mediante una formale trascrizione per renderla conoscibile anche verso eventuali diritti di terzi.


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