La dichiarazione dei redditi con il modello 730/2017

Il modello 730/2017 è la dichiarazione dei redditi utilizzata da lavoratori dipendenti e pensionati per dichiarare i redditi prodotti l’anno precedente, sui quali vengono calcolate le tasse da pagare o eventualmente i rimborsi da erogare al contribuente, che saranno conteggiati direttamente dal datore di lavoro nella busta paga oppure dall’INPS sulla pensione.
Utilizzare il modello 730/2017 è vantaggioso, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
In alcuni casi i coniugi possono presentare il modello 730/2017 anche in forma congiunta. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
Chi si rivolge a un Caf o un professionista abilitato, deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730/2017 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Inoltre, deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate.
I principali documenti da esibire sono: la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’Amministrazione Finanziaria può richiederli. I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730/2017 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.
I soggetti che possono usare il modello 730/2017 sono:
- pensionati;
- lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
Il contribuente, comunque, deve sempre controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, tramite il modello 730, modello REDDITI (ex UNICO), oppure se è esonerato. In caso di dubbi conviene rivolgersi al CAF o professionista abilitato.
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